La risoluzione consensuale del contratto di agenzia è la definitiva cessazione del rapporto tra preponente e agente concordata di comune accordo, anziché imposta da una delle parti o decisa dal giudice. Serve a porre fine agli obblighi reciproci in modo ordinato e preventivo, stabilendo data di cessazione, modalità di liquidazione dei crediti, eventuali indennità di fine rapporto (come l’indennità per clientela) e clausole accessorie quali non concorrenza o riservatezza. L’obiettivo pratico è evitare contenziosi, ridurre tempi e costi, e dare certezza alle condizioni di chiusura proteggendo gli interessi di entrambe le parti.
Indice
Come scrivere una risoluzione consensuale contratto agenzia
Nel testo di una risoluzione consensuale del contratto di agenzia devono essere indicate con precisione e in modo inequivocabile tutte le informazioni necessarie a descrivere lo stato degli obblighi reciproci e a evitare future controversie. Occorre innanzitutto identificare compiutamente le parti con i dati anagrafici o societari completi (denominazione, codice fiscale/partita IVA, sede legale, eventuali rappresentanti legali e loro poteri), richiamare esattamente il contratto originario specificandone la data di stipula e gli estremi di eventuali modifiche o proroghe, e riportare le motivazioni sintetiche che hanno portato al consenso alla risoluzione, in modo da chiarire che si tratta di una volontà condivisa e non di una risoluzione unilaterale. Deve inoltre essere indicata la data effettiva di cessazione del rapporto e l’eventuale periodo di transizione concordato durante il quale una o entrambe le parti continueranno ad assolvere obblighi specifici.
La risoluzione deve disciplinare in modo dettagliato tutti gli aspetti economici collegati alla cessazione: gli importi dovuti a titolo di commissioni maturate e non ancora corrisposte, la modalità e i tempi di pagamento, la valuta e le coordinate bancarie per l’accredito; l’eventuale indennità di cessazione o di clientela dovuta per legge o in virtù del contratto, con l’espresso richiamo alla base di calcolo adottata e con l’allegazione dei prospetti contabili che dimostrano la determinazione degli importi; il trattamento di eventuali anticipi, rimborsi spese, crediti e debiti reciproci; la disciplina delle provvigioni su affari conclusi prima della cessazione ma perfezionati o incassati dopo la stessa, specificando i criteri di computo (data di ordine, data di fatturazione, data di incasso) e la durata della responsabilità per tali affari. È opportuno allegare tabelle o rendiconti dettagliati che consentano di verificare il calcolo pattuito e prevengano contestazioni successive.
Devono essere regolati gli obblighi di restituzione e di cooperazione: la riconsegna di documenti, strumenti, materiali promozionali, elenchi clienti e ogni altra informazione o bene appartenente alla mandante; la cancellazione o la limitazione degli accessi a sistemi informatici e al trattamento dei dati aziendali; eventuali obblighi di collaborazione per la chiusura o il trasferimento di trattative in corso, con tempi e modalità precise. È essenziale prevedere disposizioni relative agli obblighi post-contrattuali quali il divieto di utilizzo o divulgazione di informazioni riservate, nonché, se concordato, patti di non concorrenza o di non sollecitazione dei clienti e dei dipendenti, con la specificazione della durata, dell’area geografica e del corrispettivo eventualmente riconosciuto per tali patti, ovvero l’esplicita rinuncia a tali restrizioni se non intese applicare.
La clausola di manleva e di rinuncia alle pretese deve essere formulata con chiarezza: le parti possono dichiarare di rinunciare reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto contrattuale fino a quella data, indicando eventuali eccezioni esplicite (ad esempio crediti contestati non risolti, azioni in corso, diritti non economicamente quantificabili) e stabilendo termini per l’eventuale esercizio di controversie residue. È consigliabile prevedere la sopravvivenza di alcune disposizioni anche dopo la cessazione (riservatezza, manleve, obblighi di restituzione, responsabilità per atti fraudolenti), specificando espressamente quali clausole rimangono efficaci.
Il testo dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali e formali collegati all’esecuzione dell’accordo: la modalità di pagamento (unica soluzione o rateale), le scadenze, gli interessi in caso di ritardo, le responsabilità fiscali e contributive nonché chi è tenuto a versare imposte o oneri collegati ai pagamenti effettuati in esecuzione della risoluzione; l’indicazione delle comunicazioni valide tra le parti (indirizzi, PEC, email) e la data dalla quale valgono le notifiche. È utile prevedere una clausola che stabilisca la legge applicabile e il foro competente o, in alternativa, la scelta di un arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie, nonché la possibilità di deferire l’accordo a una forma pubblica o a registrazione amministrativa qualora richiesto dalla normativa vigente o per opponibilità a terzi.
Per maggiore certezza, la risoluzione dovrebbe includere l’allegazione di documenti che ne comprovino i contenuti pratici: prospetti di calcolo delle provvigioni e delle indennità, ricevute o quietanze rilasciate contestualmente ai pagamenti, copie degli avvisi di cessazione eventualmente già comunicati, elenchi dei beni restituiti o da restituire e ogni altra documentazione utile a circoscrivere gli obblighi residui. Il documento deve terminare con le firme delle parti o dei loro rappresentanti legali, con l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e, se richiesto dal livello di garanzia desiderato, con la sottoscrizione di eventuali testimoni o la ricorso a forma notarile. Infine, è prudente inserire un’affermazione che stabilisca che l’accordo rappresenta l’intero contenuto dell’intesa tra le parti in ordine alla cessazione del rapporto, escludendo patti anteriori non richiamati, e una clausola di salvaguardia che renda parzialmente valide le restanti disposizioni qualora una parte del testo fosse ritenuta nulla o inefficace. Per la redazione finale e per assicurarsi che quanto concordato sia conforme alla normativa applicabile e alle eventuali tutele del lavoratore autonomo/agent, è comunque opportuno far verificare il testo da un consulente legale prima della sottoscrizione.
Esempi lettera di risposta a risoluzione consensuale contratto agenzia
Modello 1 — Risoluzione consensuale generica
Oggetto: Risoluzione consensuale del contratto di agenzia tra _______________ (di seguito “Preponente”) e _______________ (di seguito “Agente”).
Premesso che:
– Il Preponente e l’Agente hanno stipulato in data _______________ un contratto di agenzia registrato a _______________ al n. _______________;
– Le Parti intendono risolvere consensualmente il suddetto rapporto alle condizioni di seguito indicate;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Data di efficacia: la risoluzione del contratto avrà effetto dal _______________.
2. Restituzione materiali: l’Agente si impegna a restituire entro il _______________ tutti i materiali, documenti, campionari e strumenti forniti dal Preponente.
3. Rapporti economici: il Preponente corrisponderà all’Agente le competenze maturate fino alla data di efficacia pari a _______________ entro e non oltre il _______________ tramite bonifico sul conto IBAN _______________.
4. Liberatoria: con il pagamento indicato al punto 3 ciascuna Parte si considera totalmente ed integralmente soddisfatta e liberata da ogni ulteriore pretesa connessa al rapporto di agenzia, presente e futura, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo.
5. Riservatezza: le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni confidenziali di cui sono venute a conoscenza.
6. Foro competente: per ogni controversia derivante dal presente accordo è competente il Foro di _______________.
7. Clausole finali: il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi accordo precedente tra le Parti relativo allo stesso oggetto.
Firma Preponente: _______________
Firma Agente: _______________
Data: _______________
Modello 2 — Risoluzione consensuale con indennità di clientela
Oggetto: Risoluzione consensuale del contratto di agenzia e corresponsione dell’indennità di clientela tra _______________ (Preponente) e _______________ (Agente).
Premesso che:
– Le Parti intendono risolvere il contratto di agenzia stipulato in data _______________;
– È stata concordata la corresponsione di una indennità a titolo di indennità di clientela ai sensi dell’art. _______________;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Data di efficacia: _______________.
2. Determinazione indennità: il Preponente si obbliga a corrispondere all’Agente, a titolo di indennità di clientela, l’importo lordo di _______________ (EUR _______________), calcolato come segue: _______________.
3. Modalità di pagamento: l’importo di cui al punto 2 sarà versato in unica soluzione entro il _______________ mediante bonifico bancario sul conto IBAN _______________ intestato a _______________.
4. Competenze residue: il Preponente corrisponderà all’Agente tutte le provvigioni maturate e non ancora corrisposte entro la data di efficacia, pari a _______________, pagabili entro il _______________.
5. Rinuncia e quietanza: con il pagamento dell’indennità e delle competenze residue, l’Agente rilascia al Preponente piena e totale quietanza di ogni ulteriore somma e diritto relativo al rapporto di agenzia.
6. Restituzione materiali, riservatezza e non divulgazione: l’Agente restituirà materiali e si impegna a non divulgare informazioni confidenziali per la durata di _______________ anni.
7. Foro competente: Foro di _______________.
Firma Preponente: _______________
Firma Agente: _______________
Data: _______________
Modello 3 — Risoluzione consensuale con trasferimento del portafoglio clienti
Oggetto: Accordo di risoluzione consensuale del contratto di agenzia e trasferimento del portafoglio clienti tra _______________ (Preponente) e _______________ (Agente).
Premesso che:
– Le Parti intendono cessare il rapporto di agenzia e concordano il trasferimento al Preponente/terzo del portafoglio clienti gestito dall’Agente;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Data di efficacia: _______________.
2. Elenco clienti e documentazione: l’Agente consegna al Preponente, entro il _______________, l’elenco completo dei clienti con dati di contatto, storico ordini e ogni altra documentazione utile.
3. Trasferimento operativo: per agevolare il passaggio, l’Agente si impegna a collaborare per un periodo di affiancamento di _______________ giorni/mesi a partire dalla data di efficacia.
4. Compenso per il trasferimento: il Preponente corrisponderà all’Agente un compenso una tantum di _______________ entro il _______________ o secondo il seguente piano: _______________.
5. Indennità di clientela: se dovuta, l’indennità è calcolata come segue: _______________ e sarà pagata entro _______________.
6. Divieto di contatto: per la durata di _______________ anni dall’efficacia dell’accordo, l’Agente si asterrà dal contattare o gestire, direttamente o indirettamente, i clienti trasferiti, salvo diversamente concordato per iscritto.
7. Restituzione materiali, riservatezza, responsabilità: l’Agente restituisce materiali e mantiene riservate le informazioni; le Parti si sollevano reciprocamente da responsabilità pregresse salvo dolo o colpa grave.
8. Foro competente: Foro di _______________.
Firma Preponente: _______________
Firma Agente: _______________
Data: _______________
Modello 4 — Risoluzione consensuale con patto di non concorrenza e indennizzo
Oggetto: Risoluzione consensuale del contratto di agenzia con patto di non concorrenza tra _______________ (Preponente) e _______________ (Agente).
Premesso che:
– Le Parti intendono risolvere il rapporto e prevedere un patto di non concorrenza a favore del Preponente;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Data di efficacia: _______________.
2. Oggetto del patto di non concorrenza: l’Agente si impegna a non svolgere attività concorrente nei confronti del Preponente nei settori/prodotti _______________, nel territorio _______________ e per la durata di _______________ anni dalla data di efficacia.
3. Corrispettivo per il patto: in cambio del patto di non concorrenza il Preponente corrisponderà all’Agente l’importo lordo di _______________ (EUR _______________) pagabile come segue: _______________.
4. Limitazioni: il patto si applica esclusivamente alle attività che consistono in _______________ e non preclude attività professionali non inerenti ai prodotti/servizi del Preponente.
5. Penale: in caso di violazione del patto, l’Agente sarà tenuto a corrispondere una penale di _______________ per ogni violazione, salva la richiesta di risarcimento del maggiore danno.
6. Competenze residue e liberatoria: il Preponente corrisponderà all’Agente le provvigioni maturate pari a _______________; con i pagamenti e l’accettazione del patto di non concorrenza, le Parti si danno reciprocamente piena e definitiva quietanza.
7. Restituzione materiali e riservatezza: obblighi come sopra.
8. Foro competente: Foro di _______________.
Firma Preponente: _______________
Firma Agente: _______________
Data: _______________
Modello 5 — Risoluzione consensuale immediata con rinuncia all’indennità
Oggetto: Risoluzione consensuale immediata del contratto di agenzia e rinuncia all’indennità tra _______________ (Preponente) e _______________ (Agente).
Premesso che:
– Le Parti intendono risolvere immediatamente il contratto di agenzia in data _______________;
– L’Agente dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi indennità di clientela o altri benefici eccedenti le competenze già maturate;
Si conviene e stipula quanto segue:
1. Data di efficacia: la risoluzione ha effetto immediato alla data _______________.
2. Rinuncia: l’Agente dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa all’indennità di clientela e a qualsiasi altro indennizzo, fatta eccezione per le provvigioni maturate fino alla data di efficacia, pari a _______________.
3. Pagamento delle competenze: il Preponente provvederà al pagamento delle competenze maturate entro _______________ giorni dalla data _______________ mediante bonifico su IBAN _______________.
4. Restituzione immediata: l’Agente restituirà materiali, campionari e documenti entro _______________.
5. Quietanza generale: con il pagamento di cui al punto 3, le Parti si danno reciprocamente piena, finale e definitiva liberazione e quietanza.
6. Obblighi post-contrattuali: l’Agente manterrà riservatezza su informazioni confidenziali e si asterrà da comportamenti lesivi dell’immagine del Preponente.
7. Foro competente: Foro di _______________.
Firma Preponente: _______________
Firma Agente: _______________
Data: _______________