Ogni persona, fisica, giuridica, ha dei luoghi nei quali svolge la sua attività o la sua esistenza. Questi luoghi sono rilevanti a diversi effetti giuridici. Ad esempio per individuare dove deve essere notificato un atto giudiziario; dove deve essere aperta la successione di un defunto e dunque quale sia l’autorità giudiziaria competente per una serie di procedure che tale successione riguardano. Questi luoghi vengono delineati con il nome di: residenza, domicilio e dimora.
Con riferimento alla persona fisica, il luogo dove essa dimora abitualmente, e cioè dove abita, è detto in termine tecnico residenza. La residenza, dunque, è un quid facti ed è caratterizzata dall’intenzione del soggetto di stabilirsi, in maniera permanente, in un determinato luogo. Tale residenza è annotata nei registri dell’ufficio anagrafe di ogni comune. Un soggetto può avere anche due o più residenze, ove viva abitualmente, e cioè stabilmente seppure in modo alternato, in due o più luoghi. In caso di trasferimento della residenza, il soggetto è tenuto a darne comunicazione sia al comune del luogo dove risiede che a quello nel quale intende stabilire la nuova permanente dimora. La comunicazione avviene tramite un’autocertificazione che può essere scritta utilizzando il modello del sito Autocertificazioni.net.
Il domicilio è il luogo dove la persona svolge la sua attività di lavoro o i suoi affari. Esso, pertanto, è un quid iuris e può tanto coincidere con la residenza quanto essere diverso. Il domicilio è speciale se è eletto dal soggetto per un suo singolo affare. All’ interno della famiglia, ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale delle proprie attività o dei propri affetti. Il minore, invece, ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia.
La dimora è il luogo dove il soggetto soggiorna occasionalmente: ad esempio il luogo della villeggiatura.L’ordinamento attribuisce rilievo, per specifici effetti, a volte all’uno a volte all’altro dei luoghi indicati. Le pubblicazioni per il matrimonio devono essere fatte nei comuni di residenza degli sposi. La successione di una persona, invece, si apre nel luogo del suo domicilio. In altri casi, poi la legge si riferisce alternativamente alla residenza ed al domicilio, nel senso che, qualora non sia nota la prima, occorre far riferimento alla seconda. La dimora, invece, assume rilevanza quando non siano noti nè il domicilio nè la residenza della persona.