La risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione è l’estinzione del rapporto contrattuale decisa di comune accordo dalle parti che partecipano all’impresa: l’associato, che apporta lavoro o capitale, e l’associante, che svolge l’attività. Serve a porre fine in modo concordato alla collaborazione, consentendo di liquidare e rendicontare utili e perdite, restituire eventuali conferimenti o concordare indennizzi, e liberare entrambe le parti dalle obbligazioni future previste dal contratto. Pur non essendo in genere richiesto uno specifico formalismo per la validità dell’accordo, è pratica prudente formalizzare la risoluzione per regolare la ripartizione economica e prevenire contestazioni successive.
Indice
Come scrivere una risoluzione consensuale associazione in partecipazione
Per predisporre una risoluzione consensuale di un’associazione in partecipazione è necessario redigere un documento che contenga in modo chiaro e completo l’identificazione delle parti coinvolte, con indicazione della ragione sociale o del nome, della forma giuridica, del codice fiscale o partita IVA, della sede legale e, se del caso, dei soggetti che rappresentano le parti (con indicazione dei poteri di firma o delega). Occorre richiamare puntualmente il contratto originario di associazione in partecipazione, indicando data e luogo di stipula, eventuali clausole rilevanti dell’accordo originario e l’oggetto dell’associazione così come era stato originariamente delimitato, in modo da collegare correttamente la risoluzione all’accordo che si intende estinguere. Va precisato espressamente che la risoluzione è consensuale e che le parti concordano sull’immediata cessazione degli effetti dell’associazione, con indicazione della data di efficacia della risoluzione stessa o delle eventuali decorrenze differite concordate tra le parti.
La risoluzione deve disciplinare la fase finale di liquidazione dei rapporti economici tra associatore e associato, specificando il criterio di determinazione del risultato contabile finale (ad esempio chiusura di scritture contabili, inventario, redazione del bilancio finale), il periodo temporale di riferimento per la determinazione degli utili e delle perdite e la modalità con cui si calcola la quota spettante al partecipante. È importante stabilire modalità e termini per la valutazione e la liquidazione dei conferimenti non monetari, dei beni materiali o immateriali conferiti in natura, nonché dei crediti e delle passività attribuibili all’attività oggetto dell’associazione. Se è previsto il ricorso a periti o a un revisore indipendente per la valutazione finale, la nomina e il compenso devono essere indicati nella risoluzione.
Il documento deve prevedere le modalità di pagamento della somma dovuta all’associato o di eventuali rimborsi a carico dell’associatore, specificando tempi, mezzi di pagamento (bonifico bancario, assegno, ecc.), coordinate bancarie e, se necessario, eventuali garanzie a copertura dei pagamenti. Vanno regolate eventuali somme anticipate, crediti di lavoro, ratei di competenza, interessi maturati e la responsabilità per spese sostenute e non rimborsate. Occorre altresì chiarire la destinazione e la gestione di eventuali depositi cauzionali, garanzie bancarie o pegni costituiti per l’attività oggetto dell’associazione, con indicazione delle azioni da intraprendere per la loro liberazione o trasferimento.
Devono essere affrontate le conseguenze patrimoniali verso terzi e i rapporti con i creditori: la risoluzione dovrebbe precisare chi rimane responsabile per debiti contratti in costanza di associazione e per obblighi sorti dopo la data di cessazione, indicare come verranno gestite le eventuali posizioni creditorie e debitorie in essere e stabilire se è necessaria o meno la preventiva informazione o il consenso di terzi (fornitori, clienti, istituti di credito) e le modalità per ottenerla. Se l’accordo ha implicazioni su contratti con terzi o su rapporti di lavoro, la risoluzione deve disciplinare la gestione dei rapporti di lavoro eventualmente collegati all’attività associativa, con indicazione di chi si farà carico degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali fino alla data di cessazione e di eventuali azioni a tutela dei lavoratori.
È fondamentale prevedere dichiarazioni e garanzie delle parti relative all’assenza di controversie pendenti, di oneri o vincoli occulti non comunicati e alla veridicità delle informazioni fornite; in alternativa, se esistono passività potenziali o contenziosi in corso, la risoluzione dovrebbe indicare come verranno gestiti e ripartiti i rischi (ad esempio mediante accantonamenti, clausole di indennizzo o escrow). Vanno altresì previste clausole di manleva e indennizzo che disciplinano l’esonero reciproco dalle responsabilità per fatti anteriori alla risoluzione o, se necessario, l’obbligo di risarcimento per danni successivamente emersi.
Dal punto di vista fiscale e contabile la risoluzione dovrebbe contenere indicazioni sulla qualificazione fiscale delle somme liquidate, sull’individuazione di chi provvederà agli adempimenti fiscali conseguenti (compilazione delle dichiarazioni, versamento delle imposte, ritenute alla fonte), nonché sull’eventuale necessità di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate e sul pagamento delle imposte di registro o di bollo. Se l’associazione ha rilevanza ai fini IVA, IRAP, IRES o IRPEF, è opportuno che la risoluzione specifichi il trattamento fiscale concordato e le modalità di gestione delle eventuali rettifiche o delle dichiarazioni integrative e dei pagamenti collegati. In presenza di beni immobili o di trasferimenti di diritti reali, la forma pubblica o la scrittura privata autenticata e la trascrizione potrebbero essere richieste; la risoluzione deve pertanto chiarire se tali formalità sono necessarie e chi si obbliga a curarle.
Devono essere regolate le conseguenze sul piano dei rapporti post-cessazione, prevedendo espressamente la sopravvivenza di determinate clausole (ad esempio obblighi di riservatezza, non concorrenza, non sollecitazione di clienti o dipendenti, obblighi di collaborazione per la fase di completamento delle operazioni di liquidazione) e fissando la durata e i limiti di tali obblighi. È opportuno inserire una dichiarazione di quietanza finale con cui la parte che riceve la liquidazione dichiara di nulla avere più a pretendere relativamente all’associazione nei limiti espressi dall’accordo, salvo diverse garanzie o riserve indicate nel testo.
Per ridurre il rischio di contenzioso, la risoluzione dovrebbe indicare il diritto applicabile e il foro competente o prevedere un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie, quale l’arbitrato, con regime di norme e lingua applicabile. Infine il testo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti o da procuratori muniti di specifici poteri, con l’indicazione della data e del luogo di sottoscrizione; è consigliabile allegare copia del contratto originario, il rendiconto finale o il bilancio di liquidazione, eventuali deleghe o procure, e qualsiasi documentazione probatoria rilevante (ricevute di pagamento, certificazioni fiscali, attestazioni bancarie). Qualora i rapporti comportino effetti verso terzi o obblighi pubblicitari o amministrativi, la risoluzione dovrà altresì prevedere chi si incarica delle comunicazioni necessarie alle autorità competenti, agli istituti previdenziali e agli uffici tributari, e i termini entro i quali tali adempimenti devono essere eseguiti.
Esempi lettera di risposta a risoluzione consensuale associazione in partecipazione
Modello 1 – Risoluzione consensuale con liquidazione immediata
Oggetto: Risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione tra (di seguito “Associatore”) e (di seguito “Partecipante”).
Premesso che:
- in data è stata stipulata associazione in partecipazione registrata con protocollo/atto n. ;
- le parti intendono risolvere consensualmente il rapporto a far data dal ___;
Si conviene e stipula quanto segue:
- Risoluzione: Le parti convengono di risolvere consensualmente l’associazione in partecipazione con efficacia dal ___.
- Liquidazione: L’Associatore corrisponderà al Partecipante, a titolo di liquidazione e/o saldo di ogni credito, l’importo lordo di € , da versarsi in un’unica soluzione entro e non oltre il sul conto corrente intestato a presso IBAN ___.
- Stato contabile: Le parti dichiarano che alla data di efficacia della risoluzione gli estratti contabili e i rendiconti della partecipazione sono aggiornati al ___ e che il pagamento di cui al punto 2 esaurisce ogni diritto del Partecipante relativo al periodo antecedente la risoluzione.
- Restituzioni e consegne: Entro la medesima data il Partecipante restituirà all’Associatore i beni, documenti e materiali indicati nell’allegato A: ___.
- Liberatoria: Con il pagamento e le restituzioni di cui sopra le parti si concedono reciproca e definitiva liberatoria da ogni pretesa, obbligo o onere connesso all’associazione in partecipazione antecedente alla data di efficacia.
- Spese e oneri fiscali: Le eventuali imposte, tasse e spese dovute per effetto della presente risoluzione sono a carico di ___.
- Legge applicabile e foro competente: La presente è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente il Foro di .
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data:Firma Associatore:
Firma Partecipante:
Modello 2 – Risoluzione consensuale con piano di pagamento rateale
Oggetto: Risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione tra (Associatore) e (Partecipante).
Premesso che:
- l’associazione in partecipazione è stata costituita in data con atto n. ;
- le parti intendono risolvere il rapporto concordando una liquidazione rateale;
Si conviene quanto segue:
- Risoluzione: L’associazione in partecipazione si intende risolta consensualmente con efficacia dal ___.
- Importo totale: L’Associatore riconosce al Partecipante l’importo complessivo lordo di € ___ a saldo e stralcio di ogni diritto.
- Piano di pagamento: L’importo sarà corrisposto in n. rate mensili/trim. di € ciascuna, con scadenze il giorno di ogni mese, a partire dal , con ultimo pagamento il . Pagamento tramite bonifico su conto IBAN intestato a ___.
- Interessi e mora: In caso di ritardo nel pagamento sarà applicato un interesse di mora pari al % annuo e il ritardo superiore a giorni comporterà la risoluzione automatica del piano, salvo diverso accordo scritto.
- Rendicontazione e consegna: Le parti convenzionano che i rendiconti fino alla data di efficacia saranno aggiornati e sottoscritti entro ___. Eventuali beni o documenti da restituire sono elencati nell’allegato A.
- Liberatoria condizionata: Il Partecipante rilascia liberatoria definitiva al ricevimento dell’ultima rata. Fino a tale data le parti mantengono reciproci diritti in misura limitata a quanto espressamente previsto.
- Clausole finali: Spese e imposte a carico di . Legge applicabile italiana. Foro di competenza: .
Luogo e data:
Firma Associatore:
Firma Partecipante: ___
Modello 3 – Risoluzione consensuale con trasferimento di beni e crediti
Oggetto: Risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione tra (Associatore) e (Partecipante), mediante trasferimento di beni e crediti.
Premesso che:
- l’associazione in partecipazione è regolata dall’atto del ___;
- le parti concordano la cessazione dell’accordo con regolamento mediante cessione di cespiti e crediti;
Si conviene quanto segue:
- Risoluzione: L’associazione in partecipazione si intende risolta con efficacia dal ___.
- Trasferimento beni: L’Associatore trasferisce al Partecipante, a titolo di regolamento, i seguenti beni: ___ (descrizione dettagliata dei beni/quantità/valore stimato).
- Cessione crediti: Contestualmente l’Associatore cede al Partecipante i crediti verso terzi indicati nell’allegato B, per l’importo complessivo stimato in € ___. Le modalità di escussione e ogni eventuale garanzia sono disciplinate nell’allegato B.
- Stima e conguaglio: Le parti concordano una stima dei beni/crediti come da perizia allegata (allegato C). Eventuale conguaglio in denaro a favore di sarà corrisposto entro per un importo di € ___.
- Trascrizioni e formalità: Le parti si impegnano a eseguire ogni atto necessario per il trasferimento formale dei beni e la comunicazione ai debitori ceduti entro ___.
- Liberatoria: Con il trasferimento e gli adempimenti connessi, le parti si rilasciano reciprocamente da ogni ulteriore obbligo relativo al rapporto fino alla data di efficacia.
- Spese e imposte: Le spese notarili, fiscali e ogni onere connesso alla cessione sono a carico di . Foro compet. .
Luogo e data:
Firma Associatore:
Firma Partecipante: ___
Modello 4 – Risoluzione consensuale per inadempimento con indennizzo
Oggetto: Risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione tra (Associatore) e (Partecipante) per inadempimento, con patto di indennizzo.
Premesso che:
- in data ___ è stato costituito il rapporto di associazione in partecipazione;
- il Partecipante/Associatore (barrare o specificare) è risultato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. __ del contratto, come dettagliato nell’allegato A;
- le parti intendono risolvere consensualmente evitando contenzioso e disciplinando un indennizzo;
Si conviene quanto segue:
- Risoluzione: Le parti concordano la risoluzione immediata dell’associazione in partecipazione con efficacia dal ___.
- Indennizzo: La parte inadempiente corrisponderà all’altra un indennizzo forfettario lordo di € , da versare secondo le modalità: e entro il ___.
- Esclusione di ulteriori pretese: Con il pagamento dell’indennizzo le parti si esonerano reciprocamente da ogni altra pretesa, risarcimento o azione relativa all’inadempimento segnalato.
- Conservazione prove: Le parti si scambieranno copia dei documenti comprovanti gli addebiti e gli adempimenti entro ___ (allegato B).
- Rinuncia a reclami futuri: Le parti rinunciano a qualsiasi contestazione futura relativa ai fatti oggetto della presente risoluzione, salvo il caso di dichiarazioni mendaci gravi.
- Spese: Le spese legali e fiscali sono a carico di . Foro di competenza: .
Luogo e data:
Firma Associatore:
Firma Partecipante: ___
Modello 5 – Modello generico di risoluzione consensuale
Oggetto: Risoluzione consensuale dell’associazione in partecipazione tra e .
Premesso che:
- le parti hanno costituito e operato in associazione in partecipazione con atto del ___;
- intendono risolvere il rapporto di comune accordo;
Si conviene quanto segue:
- Dichiarazione di risoluzione: Le parti dichiarano risolto per mutuo consenso il rapporto di associazione in partecipazione con efficacia dal ___.
- Regolamento economico: A saldo di ogni diritto e obbligo preesistente, le parti concordano quanto segue: pagamento/compenso/trasferimento (barrare o specificare) . Se pagamento in denaro: importo € , modalità , scadenza .
- Rendicontazione: I rendiconti e le scritture contabili saranno aggiornati e sottoscritti dalle parti entro . Eventuali conguagli saranno regolati entro .
- Restituzioni: Elenco e termini per la restituzione di beni, documenti e materiali: ___.
- Liberatoria generale: Con gli adempimenti previsti le parti si rilasciano vicendevolmente da ogni pretesa, azione o obbligo relativo al rapporto risolto, per il periodo sino alla data di efficacia.
- Comunicazioni: Ogni comunicazione relativa alla presente dovrà essere inviata agli indirizzi: (Associatore) e (Partecipante).
- Trattamento dati: Le parti si conformano alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e concordano le modalità di conservazione/eliminazione dei dati relativi all’associazione.
- Legge e foro: La presente è regolata dalla legge italiana. Foro competente: .
Luogo e data:
Firma Associatore:
Firma Partecipante: