A norma del comma 6 dell’art. 34 del DPR nr. 633/72 (regime speciale dei produttori agricoli) i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore ai 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della Tabella A, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto, le bollette doganali.
Pertanto, il produttore agricolo in oggetto è tenuto all’apertura della partita IVA in quanto si configura comunque la fattispecie dell’impresa, ossia dell’attività economica esercitata in maniera professionale (art. 2082 cod. civ.).
Non sono previsti obblighi in materia di IVA quali: emissione di scontrino o ricevuta, dichiarazione IVA, liquidazioni periodiche.
Non è necessario, inoltre, l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio in virtù del regime di esonero.
In sede di dichiarazione dei redditi porterà a tassazione l’eventuale reddito ottenuto per differenza tra il ricavo delle vendite ed i costi inerenti a norma dell’art. 56 del Tuir.