In base all’art 21 comma 1 del D.P.R. 633/72, la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.
Secondo le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, l’emissione può essere effettuata tramite
consegna manuale
spedizione per posta
servizio di posta elettronica,procedure informatiche di ogni tipo.
Le fatture trasmesse tramite un sistema di posta elettronica si considerano regolarmente “emesse”, in quanto i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva vengono “materializzati” in documenti aventi lo stesso contenuto per l’emittente e per il ricevente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, a prescindere delle diverse tecnologie utilizzabili (R.M. 30 luglio 1990 n° 450217).
Le fatture cosi spedite dovranno obbligatoriamente essere materializzate dal ricevente mediante un’operazione di stampa, in quanto tali documenti vengono considerati oggi dei documenti cartacei e devono essere conservati per un certo periodo, come spiegato in questa guida sul sito Lafattura.net.
L’invio per posta elettronica dei documenti si estrinseca in una serie di utilità
Si dimezzano i normali costi sostenuti per la fatturazione dato che vengono ripartiti col cliente (ognuno si stampa la propria copia della fattura).
permette un considerevole risparmio di tempo in quanto non occorre allontanarsi dall’ufficio per recapitare il documento.
dell’invio rimane una traccia facilmente individuabile nel nostro account di posta elettronica.
il trasferimento del documento è istantaneo e si elimina qualsiasi dubbio sull’effettivo ricevimento da parte del cliente.
permette di avere una contabilità più ordinata.
L’emissione delle fatture deve quindi essere fatta con attenzione.