Fac simile risoluzione consensuale contratto di produzione audiovisiva​

La risoluzione consensuale di un contratto di produzione audiovisiva è l’accordo con cui le parti decidono di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale regolando insieme le conseguenze pratiche e patrimoniali di quella interruzione. Serve a evitare contenziosi e incertezza, fissando per iscritto chi mantiene i diritti sul materiale già realizzato, come vengono saldati compensi e rimborsi, se e come si trasferiscono o si trattengono girati e file, nonché eventuali indennizzi o penali, in modo da chiudere il progetto in modo ordinato e tutelare interessi economici e reputazionali.

Come scrivere una risoluzione consensuale contratto di produzione audiovisiva​

La risoluzione consensuale di un contratto di produzione audiovisiva deve essere redatta con precisione e completezza per evitare ambiguità successive; innanzitutto il documento deve identificare con chiarezza le parti coinvolte, precisandone la ragione sociale o i nomi delle persone fisiche, i rispettivi rappresentanti legali, la sede legale e i riferimenti di contatto, e deve richiamare espressamente il contratto originario indicando data, oggetto, numero o riferimento contrattuale e, se esistente, eventuali contratti accessori o accordi preliminari che si intendono ricomprendere nella risoluzione. È fondamentale dichiarare in modo inequivocabile che le parti, di comune accordo, hanno deciso di risolvere il rapporto contrattuale, specificando la data di efficacia della risoluzione: la precisazione della data evita contestazioni circa l’insorgenza di obblighi residui o la decorrenza di effetti economici e giuridici. La risoluzione deve indicare lo stato delle prestazioni e la sorte dei materiali e dei deliverable prodotti fino al momento della cessazione: deve descrivere quali materiali rimangono di proprietà di quale parte (negativi, master, file digitali, raw footage, backup, metadata), le modalità di consegna, i tempi e le condizioni per la restituzione o la distruzione, nonché la possibilità, se concordata, di concessione in licenza d’uso limitata e le condizioni di tale licenza.

La disciplina dei diritti di sfruttamento risultato della produzione richiede clausole dettagliate: deve essere chiarito se e come i diritti patrimoniali d’autore, i diritti connessi, i diritti sulle musiche, sulle immagini delle persone ritratte e le licenze ottenute da terzi vengono meno, vengono trasferiti, ritornano alle parti originarie o vengono mantenuti in capo a uno specifico soggetto; se sono previste licenze residue o revoche, vanno definite durata, ambito territoriale, canoni eventualmente dovuti e limiti d’uso. È essenziale regolare la posizione rispetto alle c.d. “clearances” e alle autorizzazioni di terzi: la risoluzione dovrebbe indicarne l’efficacia, chi è responsabile di eventuali mancanze di autorizzazione, e prevedere obblighi di cooperazione per ottenere consensi mancanti o per gestire reclami di aventi diritto. Deve essere prevista la gestione dei rapporti con terze parti contrattuali collegate al progetto, come contratti con distributori, finanziatori, broadcaster, co-produttori, fornitori, cast e troupe; occorre stabilire chi si impegna a notificare la risoluzione ai terzi, se la risoluzione richiede il consenso dei finanziatori o dei garanti (ad es. completion guarantor) e come verranno risolte eventuali obbligazioni pecuniarie o di altro tipo verso tali terzi.

Sotto il profilo economico la risoluzione consensuale deve contenere un regolamento finanziario finale chiaro: una rendicontazione o un quadro economico riepilogativo deve indicare somme già pagate, anticipi, costi sostenuti, eventuali penali, rimborsi dovuti, crediti residui e modalità e termini di pagamento per saldi e riconciliazioni. Se è previsto uno stralcio o un saldo e stralcio, ciò deve essere espresso chiaramente con indicazione dell’importo, della valuta, del termine per il pagamento, delle modalità (bonifico, assegno, escussione di garanzie) e dell’effetto liberatorio. Occorre disciplinare espressamente il trattamento degli anticipi e delle garanzie, la possibilità di compensazione di crediti e debiti, e la gestione di eventuali cauzioni o ritenute a garanzia di prestazioni. Se sono presenti finanziamenti pubblici, incentivi fiscali o crediti d’imposta vincolati, la risoluzione deve prevedere l’obbligo di regolare i rapporti con gli enti erogatori e la restituzione o comunicazione prevista dalla normativa applicabile.

Devono essere previste clausole di liberatoria e rinuncia dalle parti a eventuali azioni future relative al contratto risolto, specificando con chiarezza che la liberatoria copre tutte le pretese conosciute e non conosciute con la possibile esclusione di determinati diritti che le parti intendano far sopravvivere (ad esempio crediti per somme dovute o obblighi di riservatezza). La risoluzione dovrebbe contemplare le garanzie e le dichiarazioni residue circa la titolarità dei diritti ceduti o concessi originariamente, la non violazione di diritti di terzi e la veridicità delle informazioni fornite, nonché l’eventuale obbligo di indennizzo per pretese future derivanti da violazioni pregresse: è importante specificare se le obbligazioni di indennizzo sopravvivono o vengono scambiate in un’unica somma transattiva.

La tutela della riservatezza, la non diffamazione e la non denigrazione possono essere oggetto di clausole specifiche nella risoluzione, stabilendo obblighi post‑contrattuali e eventuali sanzioni per violazioni. Vanno altresì disciplinati aspetti relativi all’attribuzione dei crediti e alla menzione del titolo e dei nomi dei professionisti nelle eventuali future utilizzazioni del materiale, compreso il trattamento dei “credit blocks” e delle dichiarazioni di paternità morale; se si intende preservare o modificare i crediti originariamente concordati, la risoluzione dovrà contenerne i testi esatti o le modalità di modifica.

La protezione dei diritti morali degli autori, che in molte giurisdizioni non sono pienamente trasferibili, merita attenzione: la risoluzione deve specificare le eventuali rinunce ammesse dalla legge, le dichiarazioni degli autori sulla possibilità di sfruttamento futuro e le garanzie in ordine al rispetto dell’integrità dell’opera. Inoltre, per materiali audiovisivi è fondamentale regolare la conservazione a lungo termine e l’accesso ai file: la risoluzione dovrebbe definire chi è responsabile dell’archiviazione, per quanto tempo, con quali modalità di sicurezza, e le procedure per l’eventuale accesso o consegna di copie master o derivative.

Dal punto di vista procedurale la risoluzione deve indicare le modalità di esecuzione dell’accordo, chi è autorizzato a firmare per ciascuna parte, la firma delle persone fisiche o degli organi societari competenti, la data e il luogo della sottoscrizione e, se necessario per efficacia verso terzi, le modalità di deposito o di pubblicità dell’accordo. È opportuno prevedere allegati che dettaglino gli elementi tecnici e finanziari: per evitare contestazioni è pratica consolidata allegare un inventario dei materiali consegnati, una rendicontazione finanziaria firmata, copie delle liberatorie già ottenute o l’elenco delle liberatorie mancanti, e ogni documento necessario a trasferire o confermare i diritti pattuiti. Se la risoluzione comporta trasferimenti formali di diritti d’autore o di sfruttamento, è necessario prevedere la formalizzazione di atti di cessione o di licenza separati e la notifica ai titolari di diritti connessi ove richiesto dalla legge o dai contratti originari.

La previsione di obblighi che sopravvivono alla risoluzione è cruciale: tipicamente la riservatezza, gli obblighi di indennizzo, le garanzie, il pagamento di somme residuali e le clausole relative alla proprietà intellettuale devono essere esplicitati come destinati a restare in vigore anche dopo la cessazione del contratto. Deve essere indicata la legge applicabile e il foro competente o il meccanismo di risoluzione delle controversie prescelto (mediazione, arbitrato, giudice ordinario), con eventuali clausole relative al luogo della mediazione/arbitrato. Per dare certezza operativa possono essere indicate le conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi di risoluzione e i rimedi disponibili, inclusi interessi di mora o l’escussione di garanzie.

Infine, prassi prudente è includere una clausola di integrale accordo che dichiari che la risoluzione rappresenta l’intero accordo tra le parti in relazione alla cessazione del rapporto e che annulla e sostituisce ogni precedente intesa in contrasto; una clausola di divisibilità che preservi il resto dell’accordo in caso di invalidità di una disposizione; e l’indicazione di eventuali allegati obbligatori che fanno parte integrante dell’accordo, come elenchi di materiali, stati contabili o liberatorie. Data la complessità tecnica, economica e giuridica dei progetti audiovisivi, è consigliabile che la risoluzione sia redatta o verificata da consulenti legali ed eventualmente fiscali che conoscano la normativa del paese applicabile, le pratiche dei finanziamenti cinematografici, i contratti di settore e le esigenze dei terzi coinvolti (distributori, broadcaster, enti finanziatori, assicuratori).

Esempi lettera di risposta a risoluzione consensuale contratto di produzione audiovisiva​

Modello 1 — Risoluzione consensuale (generico)

Oggetto: Risoluzione consensuale del Contratto di Produzione Audiovisiva n. ___

Premesso che:

  • il Contratto di Produzione Audiovisiva stipulato in data tra (di seguito "Produttore") e (di seguito "Committente/Artista") regola la produzione del progetto intitolato "";
  • le Parti intendono porre termine al Contratto per reciproco accordo senza ulteriori controversie;

    Le Parti convengono e dichiarano quanto segue:

    1. Data di efficacia della risoluzione: la risoluzione del Contratto avrà efficacia a decorrere dal giorno ___.
    2. Effetti economici: le Parti dichiarano che, a titolo di saldo e finale, il Produttore riceverà / corrisponderà l’importo di € (se applicabile) entro e non oltre il . Oppure: non sono dovuti ulteriori pagamenti tra le Parti.
    3. Restituzione materiali: tutte le copie e i materiali relativi alla produzione saranno restituiti a entro il termine di giorni dalla data di efficacia.
    4. Diritti: con la presente risoluzione i diritti di sfruttamento relativi al progetto saranno riassegnati come segue: ___.
    5. Rinunce e manleve: le Parti rilasciano reciprocamente ogni pretesa e si manlevano da eventuali future richieste connesse al Contratto risolto.
    6. Riservatezza: le Parti si impegnano a mantenere riservate le condizioni della presente risoluzione, salvo obblighi di legge.
    7. Clausola finale: per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Contratto originario e, in subordine, le norme del codice civile italiano.

      Firme:
      Per il Produttore: Firma: Data:
      Per il Committente/Artista:
      Firma: Data:

      Modello 2 — Risoluzione consensuale con indennizzo e saldo finale

      Oggetto: Accordo di risoluzione consensuale e determinazione indennizzo relativo al Contratto di Produzione Audiovisiva n. ___

      Premesso che:

  • il Contratto in data tra (Produttore) e (Parte contraente) riguarda il progetto "";
  • le Parti intendono definire in via transattiva tutte le obbligazioni residue con un pagamento a saldo;

    Le Parti convengono quanto segue:

    1. Decorrenza: la risoluzione avrà efficacia dal ___.
    2. Indennizzo e pagamento: la Parte verserà alla Parte un indennizzo complessivo di € a titolo di saldo e transazione. Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a , IBAN , entro e non oltre giorni dalla data di efficacia.
    3. Chiusura contabile: con il pagamento di cui al punto 2, le Parti dichiarano ogni conto saldo e scambio reciproco di esenzioni e rinunce.
    4. Materiali e consegne: i materiali di produzione elencati in allegato A saranno consegnati a entro il .
    5. Liberatoria per diritti d’autore: contestualmente al pagamento, la Parte ___ cede / rinuncia ai diritti di sfruttamento come specificato in allegato B.
    6. Manleva: ciascuna Parte manleva l’altra da qualsiasi richiesta derivante dal Contratto originario successiva alla data di efficacia.
    7. Foro competente: per eventuali controversie, le Parti concordano il foro di .

      Firme:
      Per il Produttore:
      Firma: Data:
      Per la Parte contraente: Firma: Data: ___

      Modello 3 — Risoluzione consensuale tra Produttore e Artista/Talent con restituzione materiali e crediti

      Oggetto: Accordo di risoluzione consensuale tra (Produttore) e (Artista/Talent) relativo al progetto "___"

      Premesso che:

  • il rapporto contrattuale tra le Parti disciplinato dal Contratto del ___ deve essere concluso di comune accordo;
  • si conviene di disciplinare i profili economici, la restituzione dei materiali e la titolarità dei crediti di produzione;

    Si stipula quanto segue:

    1. Data di cessazione del rapporto: ___.
    2. Compensi: l’Artista/Talent dichiara di aver ricevuto o ricevere l’importo di € a saldo; modalità di pagamento: .
    3. Restituzione e custodia materiali: tutto il materiale fornito dall’Artista/Talent sarà restituito a entro giorni; i materiali prodotti durante le riprese rimarranno in custodia di fino alla data .
    4. Crediti e attribuzioni: nelle eventuali versioni pubblicate del progetto, i crediti saranno indicati come segue: . L’Artista/Talent autorizza / revoca l’uso del proprio nome e immagine per il progetto come specificato in .
    5. Liberatoria e rinuncia a future pretese: con la firma del presente accordo le Parti rinunciano a ogni azione relativa al Contratto originario.
    6. Protezione dei dati personali: le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e a non usare i dati per scopi non concordati.

      Firme:
      Per il Produttore: Firma: Data:
      Per l’Artista/Talent:
      Firma: Data:

      Modello 4 — Risoluzione consensuale tra più coproduttori (Co-produzione)

      Oggetto: Accordo di risoluzione consensuale tra le Parti coproduttrici relativo al Contratto di Coproduzione n. ___

      Premesso che:

  • il Contratto di coproduzione stipulato in data tra (Parte A), (Parte B), e (Parte C) disciplina la realizzazione del progetto "___";
  • le Parti intendono risolvere consensualmente il Contratto e definire la ripartizione di costi, materiali e diritti residui;

    Si conviene quanto segue:

    1. Efficacia della risoluzione: la risoluzione avrà efficacia dal ___.
    2. Ripartizione costi e rimborsi: le Parti concordano che gli oneri sostenuti e da rimborsare sono così ripartiti: Parte A € , Parte B € , Parte C € . I pagamenti saranno eseguiti entro giorni dalla data di efficacia, con modalità ___.
    3. Proprietà e consegna materiali: la proprietà e la custodia dei materiali saranno assegnate come indicato nell’allegato A; la consegna avverrà entro ___.
    4. Diritti di sfruttamento e licenze: i diritti residui saranno suddivisi e concessi come da allegato B; ogni utilizzo commerciale dovrà essere autorizzato da ___.
    5. Chiusura amministrativa: le Parti si impegnano a fornire reciprocamente tutta la documentazione contabile necessaria per la chiusura entro ___ giorni.
    6. Esclusione di ulteriori pretese: con il pagamento e le consegne concordate, le Parti si rilasciano reciprocamente da ogni ulteriore obbligo e pretesa.

      Firme:
      Per Parte A: Firma: Data:
      Per Parte B:
      Firma: Data:
      Per Parte C: Firma: Data: ___

      Modello 5 — Risoluzione consensuale con cessione parziale dei diritti e clausole di riservatezza e non concorrenza

      Oggetto: Accordo di risoluzione consensuale con cessione diritti e impegni accessori relativo al Contratto di Produzione Audiovisiva n. ___

      Premesso che:

  • il Contratto originario del tra (Produttore) e (Contraente) riguarda il progetto "";
  • le Parti intendono risolvere il Contratto e regolare contestualmente la cessione di alcuni diritti e impegni di riservatezza e non concorrenza;

    Si conviene quanto segue:

    1. Data di efficacia: ___.
    2. Cessione parziale dei diritti: la Parte cede alla Parte i seguenti diritti: (es. sfruttamento territoriale, formato, durata), alle condizioni economiche di € da corrispondersi entro ___.
    3. Limitazioni: la cessione è limitata ai territori/formati/periodi indicati e non implica la cessione di diritti concessi a terzi secondo il Contratto originario, salvo diverso accordo.
    4. Riservatezza: le Parti si impegnano a non divulgare i termini economici e le informazioni confidenziali relative al presente accordo per un periodo di ___ anni, salvo obbligo di legge.
    5. Non concorrenza: per la durata di mesi dalla data di efficacia, la Parte si impegna a non partecipare a produzioni concorrenti similari nella forma e nel contenuto specificato in allegato C.
    6. Clausola risolutiva espressa: il mancato pagamento o la violazione delle obbligazioni di cui ai punti 2, 4 o 5 autorizza la parte adempiente a richiedere l’esecuzione forzata o il risarcimento del danno.
    7. Chiusura: con il pieno adempimento delle obbligazioni previste, le Parti dichiarano il Contratto originario definitivamente risolto e privo di ulteriori obblighi.

      Firme:
      Per il Produttore: Firma: Data:
      Per il Contraente:
      Firma: Data: