La cancellazione dal Registro Imprese della Camera di Commercio comporta l’estinzione della società di persone (Snc e Sas) anche se ci sono crediti insoddisfatti o rapporti non ancora definiti. E ciò alla stessa stregua delle società di capitali (Srl, SpA, Sapa).
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 4062/2010 che accoglie le innovazioni della riforma del codice civile in vigore dal 01/01/2004.
L’importante conclusione giurisprudenziale è ancorata, infatti, alla sintesi con cui l’art. 2495 comma 2 del codice civile stabilisce che “Fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione …”.
La sentenza estende anche alle società di persone la disciplina prevista per le società di capitali: la cancellazione dal Registro Imprese ha natura di pubblicità costitutiva.
Se vale tale principio, la Suprema Corte ammette la cancellazione di una società di persone anche in presenza di debiti.
Ciò perché l’interpretazione analogica permette di mutuare dalla disciplina sullo scioglimento e liquidazione delle società di capitali la previsione normativa di cui all’art. 2495 comma 1 del codice civile secondo cui “Approvato il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.”.
Pertanto, contrariamente a quanto accadeva prima della riforma – quando la società poteva essere cancellata a condizione di aver liquidato tutto l’attivo e saldato tutti i debiti – oggi non importa che il bilancio di liquidazione si chiuda con attivo e passivo azzerati.
Lo scioglimento della società di persone può realizzarsi passando per la liquidazione senza deposito in Registro delle Imprese del bilancio di liquidazione e del piano di riparto i quali devono essere invece trasmessi ai soci, oppure senza messa in liquidazione ammettendo la permanenza della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
Dopo la liquidazione (non necessaria) dell’attivo, possono esistere anche debiti di importo rilevante purché riportati nello stesso bilancio di liquidazione (eventuale) approvato dall’assemblea dei soci (in modo tacito senza reclamo entro i tre mesi successivi al deposito al Registro delle Imprese ovvero esplicito con l’approvazione del piano di riparto).
Tuttavia, i creditori possono ricorrere agli strumenti di recupero anche attraverso lo spunto di azioni cautelari e di procedure concorsuali.