Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento senza aver proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, l’agente o concessionario alla riscossione procede con l’espletamento di tutte le azioni cautelari ed esecutive allo scopo di recuperare il credito notificato.
Una di tali azioni cautelari è l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili risultanti presso il Registro Immobiliare.
Decorsi inutilmente 6 mesi da tale iscrizione, l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta con o senza incanto.
A seguito dei paradossi di iscrizione di ipoteca per somme addirittura inferiori alle spese di iscrizione e cancellazione della medesima, l’art. 1 del D.Lgs. nr. 193/2001 e comma 40 dell’art. 3 D.L. 30 nr. 203/2005 hanno modificato l’art. 76 del DPR nr. 602/73 prevedendo la soglia di debito pari a 8.000 euro oltre la quale poter iscrivere ipoteca.
La stessa soglia si applica al valore netto del bene immobile (determinato a norma dell’art. 79 DPR nr. 602/73), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede.
Tra l’altro, l’obbligo di iscrizione di ipoteca è previsto dal successivo art. 77 del DPR nr. 602/73 nel caso in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile determinato a norma dell’ex art. 79.
Decorsi inutilmente 6 mesi, il concessionario può procede all’espropriazione.
Da ciò si desume che per i debiti sopra soglia (di 8.000 euro) il concessionario alla riscossione può procedere direttamente all’esecuzione giudiziale senza la preventiva iscrizione di ipoteca.