Fondi Comuni e Controlli

I fondi comuni sono un investimento sicuro, nel senso che il sottoscrittore ha la certezza di rientrare in possesso dei propri risparmi (chiaramente in guadagno o in perdita in base ai risultati conseguiti dalla gestione) in qualsiasi momento. Questa sicurezza è dovuta al fatto che i fondi comuni non hanno personalità giuridica ed il loro patrimonio è distinto da quello della Sim di distribuzione, della Società di gestione, della banca depositaria e dei partecipanti al fondo.
Oltre a questo requisito giuridico, i fondi comuni e le società di gestione sono soggetti al controllo della Banca d’Italia e della Consob.

La Banca d’Italia approva i regolamenti dei singoli Fondi e controlla che gli investimenti effettuati dalla società di gestione siano in linea con i regolamenti stessi, verificandone soprattutto il rispetto dei limiti di investimento. Stabilisce inoltre i criteri di valutazione delle quote dei fondi e controlla che siano rispettati.
La Consob invece vigila sulle informazioni che vengono date ai risparmiatori da tutti i soggetti interessati (società di gestione e collocatori delle quote), e questo per garantire la massima trasparenza.

Altre forme di vigilanza è data dalla banca depositaria (la quale controlla la regolarità delle operazioni di acquisto e di vendita di titoli effettuata dalla società di gestione dietro disposizione dei risparmiatori) e dalla società di revisione, che ogni anno effettua un controllo approfondito sulla contabilità del fondo.
Tutte queste regole a favore dei sottoscrittori di fondi, imposte dalla legge e dalle autorità di vigilanza, hanno sempre funzionato.

Ma esiste anche una ulteriore forma di protezione a tutela del risparmiatore. Infatti se una società di gestione, nonostante la vigilanza e i controlli su menzionati, si venga a trovare in cattive acque e vengano accertate gravi irregolarità o gravi perdite del fondo, il Ministero del Tesoro può autorizzare la continuazione della gestione di un fondo comune da parte di un’altra società di gestione, oppure nominare un commissario incaricato di liquidare il fondo, cioè di restituire i soldi ai risparmiatori.
Inoltre anche se la situazione divenga davvero drammatica, la società di gestione non può fallire, ma deve essere sottoposta alla procedura dell’amministrazione straordinaria (viene nominato dal Tribunale un esperto che cerca di rimettere in sesto i conti della società) e, se necessario, della liquidazione coatta amministrativa.
Insomma, anche se non esiste alcuna garanzia formale a favore dei risparmiatori, i rischi che essi non rientrino in possesso dei soldi investiti nel fondo sono veramente molto limitati, sia perchè di norma nei patrimoni investiti sono presenti solo titoli quotati ai prezzi di mercato, sia per l’attività di vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dai vari organi di controllo.