I prestiti con delega, detti anche “cessione del doppio del quinto”, rappresentano una forma di finanziamento, regolata dall’art. 1269 del CC, di fatto riservata a lavoratori dipendenti sia di enti pubblici che di aziende private.
I prestiti con delega, infatti, consentono al lavoratore dipendente di ottenere un prestito anche qualora abbia già in corso un finanziamento in via di rimborso per tramite della formula della “cessione del quinto dello stipendio”.
Si tratta, infatti, di un’eccezione alla regola generale ed è stata introdotta appositamente per permettere l’addebito di una rata superiore al “solito” quinto dello stipendio. Risulta essere possibile estendere infatti il tetto massimo, in concorrenza con la rata di cessione, fino ad un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.
I prestiti con delega seguono in linea generale lo stesso percorso e regole specifiche per la cessione del quinto dello stipendio, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica sia per i requisiti necessari all’erogazione.
L’unica differenza sostanziale tra cessione del quinto e i prestiti con delega di pagamento, è che questa seconda rata sulla busta paga viene accettata da quasi tutte le amministrazioni statali ma non da tutte le amministrazioni pubbliche/private. E’ quindi necessario verificarne sempre la fattibilità.
La durata massima per questo tipo di finanziamento è fissata in 120 mensilità. Come da prassi per la cessione del quinto dello stipendio, la rata mensile viene trattenuta direttamente dalla busta paga dal datore di lavoro.
Per quanto concerne infine l’erogazione del prestito, questo può avvenire mediante assegno circolare intestato al beneficiario del finanziamento o bonifico versato in conto corrente.