Si ha l’accollo del mutuo quando si acquista una abitazione sulla quale grava già un mutuo, contestualmente alla vendita dell’immobile viene trasferito il debito residuo del mutuo.
L’importo del mutuo trasferito viene detratto dall’importo stabilito per la vendita dell’immobile.
La nozione di accollo è data dall’art. 1273 del codice civile
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore .
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
Una delle cose principali da sapere sull’accollo è che ha carattere cumulativo e non liberatorio: il debitore originario (accollato) rimane obbligato insieme al terzo che acquista l’immobile (accollante) a meno che non sia espessamente stabilito nel contratto o il creditore (accollatario) non dichiari espressamnte di liberarlo.