Come Aprire un’Edicola di Successo

Sono molti oggi gli appassionati lettori (e non) a voler aprire un’edicola: un’attività che sembrerebbe essere davvero remunerativa, se pensiamo che molti giornali vengono pubblicati ogni giorno, e quindi acquistati con una certa frequenza e da una grande quantità di gente.
Tuttavia, come per tutte le attività, aprire un’edicola non è cosa così facile come potrebbe sembrare e anche per questo genere di attività occorre una buona dose di capacità, ingegno, e senso pratico, senza ovviamente dimenticare quanto contino la responsabilità e la determinazione per portare avanti un progetto simile.

Dal punto di vista burocratico, è necessario attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 che regola il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Nel suddetto decreto sono stati indicati due tipi diversi di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio:
I punti vendita esclusivi: essi rappresentano appunto le edicole tradizionali, ovvero quei punti vendita che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, come previsto nel piano comunale di localizzazione;
I punti vendita non esclusivi: si tratta in questo caso di “edicole” autorizzate alla vendita di quotidiani o periodici, ma la cui vendita principale è di altri tipi di merce. In realtà quindi più che di semplice edicola si parla di un negozio, solitamente localizzato all’interno di tabaccherie, di stazioni di carburante, nelle librerie, nei bar o negli esercizi a prevalente specializzazioni di vendita, come le agenzie di viaggio o i negozi di abbigliamento, ma con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste del medesimo settore.

Una volta compresa la distinzione tra i due diversi punti vendita, si possono muovere i successivi passi per aprire un’edicola e definire anche le procedure burocratiche da seguire: per avviare un’attività di vendita di quotidiani e periodici è sufficiente richiedere il permesso all’Ufficio comunale di pertinenza dell’esercizio di vendita, che viene concesso in base alla densità degli abitanti e al numero di edicole presenti. Il Comune, in tal caso, si propone di indicare al richiedente i documenti necessari in base al proprio piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e ad eventuali bandi per nuove aperture, per le quali è necessario rientrare nei piani comunali di localizzazioni che ogni Comune deve predisporre in base agli indirizzi emanati dalle rispettive Regioni. Per dettagli è possibile vedere questa guida su Tuaimpresa.net.

La domanda, compilata in ogni sua parte e con la dichiarazione di essere in possesso
dei requisiti morali richiesti all’5 comma 2° del D. Lgs. n° 114/1998, e con all’interno tutti i dati necessari – ovvero l’ubicazione esatta e la superficie di vendita dell’esercizio, l’eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di ciascuno di essi, il certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso e la sussistenza della distanza minima fissata per quella zona – va considerata accolta quando non viene comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Una volta ottenuto il via libera, basta contattare la Fieg – ovvero la Federazione Italiana Editori Giornali – per richiedere il nome del distributore locale di zona, in modo da assicurarsi di contattarlo per ottenere la fornitura dei giornali.

Esistono tuttavia dei casi in cui non è necessario richiedere questa autorizzazione:
– per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
– per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
– per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
– per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
– per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
– per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
– per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Molto interessante.